Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a
quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice civile è costituita, con
sede in Lucca, via del Giardino n.320b, un’associazione che assume la
denominazione “Mercenari del Labirinto associazione sportiva
dilettantistica”, in breve “Mercenari del Labirinto asd”.
La variazione della sede all’interno dello stesso Comune non determina
variazione statutaria e può pertanto essere deliberata dall’Assemblea
ordinaria. Di detta variazione deve essere data tempestiva comunicazione
all’Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che detengono albi
e registri a cui l’associazione risulti iscritta.
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi
dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del
CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive
nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva cui l’associazione si affilia
mediante delibera del Consiglio Direttivo, ivi inclusi i Regolamenti
antidoping e quelli diretti a presidio della lotta alla violenza di genere.
L’associazione si impegna a garantire la partecipazione dei tesserati ai
processi democratici dell’organismo o degli organismi sportivi affilianti nel
rispetto dei relativi statuti e regolamenti.
I colori sociali sono rosso e nero. L’emblema dell’associazione è
rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante un labirinto.
TITOLO II – Scopo – Oggetto
Articolo 2
L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere
volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini
sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi
collettivi.
Articolo 3
L’associazione si propone di:
esercitare in via stabile e principale l’organizzazione e gestione di
attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la
didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva
dilettantistica, in particolare in discipline quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, quelle del Tiro con l’arco alla
targa. Per il raggiungimento degli scopi l’associazione agirà con ogni
mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare, mediante
l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, competizioni
sportive, convegni e incontri atti a sensibilizzare l’opinione pubblica
alle finalità associative, nonché con lo scopo di avvicinare il maggior
numero di persone all’Associazione. Sempre per il raggiungimento dei
propri scopi l’Associazione potrà collaborare sotto qualsiasi forma con
altri organismi similari sia nazionali che esteri.
gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e
strutture sportive di vario genere in un’ottica strumentale alla massima
diffusione della pratica sportiva;
organizzare, in via secondaria e strumentale, attività ricreative e
culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
Per la realizzazione dei fini istituzionali l’associazione potrà collaborare
con gli Organismi sportivi a cui si affilia, con altre organizzazioni
operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre
realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario
(e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei
confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in
particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla
costruzione, ampliamento, l’allestimento di impianti sportivi, ivi compresa
l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto di immobili da
destinare alle attività sportive così come potrà svolgere attività diverse da
quelle sportive, purché secondarie e strumentali, deliberate dal Consiglio
Direttivo.
L’associazione può svolgere anche altre attività diverse da quelle sopra
indicate, quali, a titolo meramente esemplificativo, attività culturali,
turistiche e ricreative che permetteranno a giovani e adulti di aggregarsi e
di crescere in armonia e rispetto reciproco. L’Associazione potrà altresì
acquistare, costruire e vendere e gestire impianti sportivi, organizzare
eventi e/o manifestazioni culturali ed intrattenimenti musicali e ricreativi
in genere, nonché gestire bar, ristoranti e comunque locali di ristoro per i
propri associati. Lo svolgimento di attività diverse da quelle sportive viene
deliberato dal Consiglio Direttivo ed è subordinato alla circostanza che si
qualifichino come attività secondarie e strumentali rispetto alle attività
sportive.
TITOLO III – Soci
Articolo 4
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le
persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a
realizzarli.
Articolo 5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio
Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli
eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
L’accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio
Direttivo oppure dei suoi singoli componenti, in quanto delegati
disgiuntamente all’ammissione dei soci. All’atto dell’accettazione della
richiesta da parte dell’Associazione, che potrà essere comunicata anche
verbalmente all’interessato, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la
qualifica di socio e il Consiglio Direttivo, o persona delegata, provvederà
all’aggiornamento del libro degli associati.
L’eventuale diniego di ammissione, debitamente motivato, deve essere
comunicato per iscritto all’interessato entro sessanta giorni dalla
presentazione della domanda affinché l’interessato possa eventualmente
chiedere che la delibera sia soggetta a riesame da parte della prima
assemblea utile.
Articolo 6
La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto
associativo e delle modalità associative volte a garantirne l’effettività del
rapporto medesimo.
Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:
diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, nel
rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia
in termini di programmazione che di fattiva realizzazione;
diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando
maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all’approvazione e
modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e alla
elezione dei componenti gli organi direttivi. Il socio minorenne viene
rappresentato, con diritto di voto, dall’esercente la potestà genitoriale
che ha sottoscritto la domanda di ammissione o da persona maggiorenne da
questi delegata;
diritto di accedere ai libri sociali come indicato dall’articolo 23 dello
statuto;
dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati
dall’Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
dovere di concorrere alle spese generali dell’associazione e di
corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche
iniziative.
Articolo 7
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in
funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente con delibera del Consiglio
Direttivo, salvo che non si effettuino modifiche rispetto a quanto
precedentemente deliberato, e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento
delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali
in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della
medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente
di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti
dal CIP.
TITOLO IV – Recesso – Esclusione
Articolo 8
Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude
il verificarsi di cause di recesso, esclusione dall’associazione e decadenza.
Articolo 9
Il socio recede dall’associazione presentando le proprie dimissioni per
iscritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali
regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi
dell’Associazione;
che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali,
all’Associazione.
Il socio decade dalla qualifica per morosità protrattasi per un periodo
superiore a tre mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale, previo
sollecito anche collettivo al versamento del contributo annuale.
Articolo 10
Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai
soci destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta
elettronica, e devono essere motivate.
Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione
della comunicazione, per chiedere la convocazione dell’Assemblea al fine di
contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. Il
provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell’assemblea
che esaminerà l’eventuale impugnazione in contraddittorio con l’interessato.
L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro
soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a
seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento
di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
TITOLO V – Risorse economiche – Fondo Comune
Articolo 11
L’associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento
delle sue attività da:
quote e contributi degli associati;
quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di
manifestazioni sportive;
eredità, donazioni e legati.
contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di
Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e
documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche
attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,
artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e
comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità
sociali dell’associazione.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da
avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi
titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita
dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo
di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività
statutariamente previste.
ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 12
L’esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo
deve predisporre il bilancio, redatto anche nella forma di rendiconto
economico e finanziario secondo il principio di cassa, da presentare
all’Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato
dall’Assemblea degli associati entro centoventi giorni dalla chiusura
dell’esercizio, salvo il ricorso al più ampio termine di cento ottanta giorni
anche per motivi di carattere organizzativo.
TITOLO VI – Organi dell’Associazione
Articolo 13
Sono organi e cariche dell’Associazione:
l’Assemblea degli associati;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Collegio dei Revisori dei Conti o il revisore dei conti, qualora
eletto.
ASSEMBLEE
Articolo 14
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel
locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni
prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o
altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante
modalità quali a titolo esemplificativo la pubblicazione sul giornale
associativo, l’invio di lettera semplice, e-mail, messaggistica, in ogni caso
almeno otto giorni prima dell’adunanza.
È prevista la possibilità di intervenire in assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione o di esprimere il voto per corrispondenza o in via
elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che
partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono definite nella delibera
del consiglio direttivo di convocazione dell’assemblea.
Articolo 15
L’Assemblea ha luogo almeno una volta all’anno per l’approvazione del
bilancio di esercizio. L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il
Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per
iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei
Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati. In
questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla
data della richiesta.
Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli
associati maggiorenni. Gli associati minorenni sono convocati ed hanno
diritto di parola ma vengono rappresentati, con diritto di voto,
dall’esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di
ammissione.
La partecipazione all’assemblea è condizionata dalla circostanza che
l’associato sia in regola con il versamento della quota associativa.
Ogni associato può esercitare esclusivamente un voto. Ogni socio può
rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre
associati.
Articolo 16
L’assemblea ordinaria:
approva il bilancio consuntivo, anche nella forma di rendiconto di cassa
quando le dimensioni e la complessità della gestione non richiedano la
predisposizione del bilancio secondo il criterio di competenza, ed
eventualmente il bilancio preventivo;
delibera il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
procede alla elezione del Presidente dell’associazione, dei membri del
Consiglio Direttivo e, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori
dei Conti o del Revisore unico, revoca i relativi mandati ed eventualmente
esercita azione di responsabilità nei loro confronti;
delibera in materia di acquisizione della personalità giuridica;
delibera in materia di variazione della sede all’interno dello stesso
Comune;
approva gli eventuali regolamenti;
delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di ammissione e
sui ricorsi avverso provvedimenti di esclusione;
delibera su tutti gli altri temi attinenti alla gestione dell’Associazione
che non siano riservati alla competenza dell’Assemblea straordinaria,
riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo
esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità
assembleare.
In prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o
rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda
convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, è regolarmente
costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o
rappresentati.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei
voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Articolo 17
L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle
modificazioni dello Statuto e per le operazioni straordinarie di fusione,
scissione e trasformazione nonché per lo scioglimento dell’Associazione e la
devoluzione del patrimonio residuo.
Le delibere per le modifiche statutarie e per le operazioni straordinarie
richiedono in prima convocazione la presenza dei tre quarti (3/4) dei soci ed
il voto della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la presenza
di un terzo (1/3) dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei
presenti.
La delibera di scioglimento ed estinzione dell’Associazione nonché di
devoluzione del relativo patrimonio residuo viene adottata con il voto
favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.
Articolo 18
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza
dal Vicepresidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa.
La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 19
Il Consiglio Direttivo, comprensivo del Presidente, è formato da un minimo di
tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati maggiorenni in
relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste
dall’ordinamento sportivo e statale nell’assunzione dell’incarico, di volta
in volta debitamente verificate.
I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono
rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente e assegna le deleghe che
ritiene opportune ai suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali
vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da
almeno 1/3 dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta
elettronica, non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono
valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in
mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i
suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione
dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al
Consiglio:
curare, congiuntamente o disgiuntamente, l’esecuzione delle deliberazioni
assembleari;
redigere il bilancio;
predisporre i regolamenti interni;
stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l’ammissione degli
associati;
deliberare circa l’esclusione degli associati;
nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di
attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione
dell’Associazione;
affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
Articolo 20
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il
Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla
loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica
fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nell’impossibilità di attuare tale
procedura, l’Assemblea dei soci alla prima occasione utile provvede alla
nomina del componente o dei componenti da sostituire ma ove decada oltre la
metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve essere convocata entro i
successivi venti giorni per provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
PRESIDENTE
Articolo 21
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al
Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria
amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di
straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue
mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro venti giorni
l’Assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.
Articolo 22
L’organo di revisione può essere eletto dall’Assemblea. Può essere sia
monocratico che collegiale. Resta in carica per quattro anni.
L’organo collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti,
scelti anche fra i non soci.
L’organo controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del
bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza
diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di
bilancio consuntivo.
Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale
sottoscritto da tutti i componenti presenti.
Articolo 23
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti
relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai
Bilanci o Rendiconti annuali.
I soci hanno diritto di accedere ai libri sociali facendo richiesta mediante
posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno o con
raccomandata a mano. Le procedure di accesso agli atti possono essere
ulteriormente dettagliate da un regolamento adottato dall’Assemblea dei soci
ma in ogni caso all’istanza dovrà essere data risposta entro venti giorni
dalla presentazione.
L’accesso ai documenti è subordinato all’assunzione dell’impegno a trattare i
dati personali ivi presenti esclusivamente per l’esercizio dei diritti/doveri
associativi e/o per l’esercizio di azioni a tutela del richiedente o della
stessa associazione.
TITOLO VII – Scioglimento
Articolo 24
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore,
scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili
ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno
devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo
dell’attività sportiva, acquisito il parere richiesto dall’art.148, comma 8
lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.
Norma finale
Articolo 25
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, trovano
immediata applicazione le disposizioni vigenti in materia di enti sportivi
dilettantistici e le disposizioni del Codice civile.